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Gli incarichi presso un’altra PA: l’Agenzia delle Entrate si pronuncia

lentepubblica.it • 19 Agosto 2019

TecnicoLe somme e i valori corrisposti da una pubblica amministrazione diversa da quella cui l’impiegato appartiene, a fronte di una specifica attività, sono da considerare redditi di lavoro dipendente.


Gli incarichi in altra PA: vale il principio di onnicomprensività  del reddito di lavoro dipendente e totale imponibilità di quanto il lavoratore pubblico riceve. Questa la risposta dell’Agenzia delle Entrate all’interpello n. 289/2019

Quesito

L’istante è un ente pubblico non economico che ha conferito l’incarico di componente della commissione preposta al collaudo tecnico-amministrativo dell’esecuzione dei lavori pubblici a un dipendente di un’altra pubblica amministrazione, autorizzato dall’ente di appartenenza, ai sensi dell’articolo 53 del Dlgs n. 165/2001.

L’incarico, protratto per più periodi di imposta con erogazione del relativo compenso, è stato attribuito per la verifica dell’avanzamento dei lavori sotto il profilo tecnico, giuridico e contabile a un ingegnere con specifico curriculum professionale, in conformità con quanto previsto dall’articolo 102, comma 6, del Dlgs n. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici), in base al quale “le stazioni appaltanti nominano tra i propri dipendenti o dipendenti di altre amministrazioni pubbliche da uno a tre componenti con qualificazione rapportata alla tipologia e caratteristica del contratto, in possesso dei requisiti di moralità, competenza e professionalità”.

L’istante chiede alle Entrate se gli emolumenti erogati al lavoratore devono essere considerati redditi assimilati a lavoro dipendente, ai sensi dell’ l’articolo 50 del Dpr n. 917/1986 (Tuir), o redditi per prestazioni occasionali.

Risposta 

L’Agenzia, nel rispondere all’istante, ricorda che l’articolo 50 del Tuir tra i redditi assimilati al lavoro dipendente ricomprende:

  • le indennità e i compensi percepiti a carico di terzi dai prestatori di lavoro dipendente per incarichi svolti in relazione a tale qualità. Ad esclusione di quelli che per clausola contrattuale devono essere riversati al datore di lavoro e di quelli che per legge debbono essere riversati allo Stato
  • le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta. In relazione alla partecipazione a collegi e commissioni sempreché gli uffici o le collaborazioni non rientrino nei compiti istituzionali compresi nell’attività di lavoro dipendente.

La circolare n. 326/1997

Come chiarito nella circolare n. 326/1997, tra i compensi previsti dalla norma rientrano quelli derivanti da incarichi svolti in relazione alle funzioni della propria qualifica. E in dipendenza del proprio rapporto di lavoro. Ad esempio

  • i compensi per la partecipazione a taluni comitati tecnici,
  • organi collegiali,
  • commissioni di esami,
  • organi consultivi di enti privati o pubblici,

compresi quelli percepiti da dipendenti dello Stato e degli altri enti pubblici. Per prestazioni comunque rese in connessione con la carica o in rappresentanza degli enti di appartenenza.

Inoltre, la circolare precisa che la relazione tra l’espletamento dell’incarico e la qualifica di lavoratore dipendente sussiste. Anche quando risulta da apposita previsione normativa o amministrativa. E che laddove eventuali emolumenti siano corrisposti da una Pa diversa da quella cui appartiene il dipendente pubblico, essi costituiscono redditi di lavoro dipendente.

Altri riferimenti

Nel caso oggetto dell’interpello, i riferimenti da considerare sono diversi. L’Agenzia precisa, infatti, che i compensi percepiti dal dipendente pubblico incaricato, erogati da un’amministrazione diversa da quella di appartenenza, costituiscono redditi di lavoro dipendente, ai sensi dell’articolo 49 del Tuir.

Sono da considerare redditi di lavoro dipendente, in base all’articolo 51, comma 1, del Tuir, le somme e i valori che il lavoratore percepisce nel periodo d’imposta, a qualunque titolo, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro, e quindi tutti quelli che siano in qualunque modo riconducibili allo stesso rapporto di lavoro medesimo, anche se non provenienti direttamente dal datore di lavoro.

Tale circostanza è tanto più evidente, conclude l’Agenzia. In quanto la prestazione richiesta è collegata ai compiti istituzionali compresi nell’attività di lavoro del dipendente. Ccome, tra l’altro,  chiarisce la circolare n. 67/2001, in base alla quale le prestazioni che rientrano nei compiti istituzionali non possono ricondursi ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, ma si qualificano come reddito di lavoro dipendente.

Fonte: Fisco Oggi, Rivista Telematica dell'Agenzia delle Entrate
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